La nuova legge sul cyberbullismo



La nuova legge contro il cyberbullismo. Ce la racconta Il Post.

In Italia non esisteva una legge di questo tipo, nonostante da diversi anni il Telefono Azzurro – la più importante ONLUS italiana che si occupa di minori – facesse parte di un progetto europeo di sensibilizzazione sul tema. La legge proposta da Ferrara ha avuto un percorso piuttosto tortuoso: proposta al Senato, in seconda lettura alla Camera era stata praticamente stravolta – generando le proteste della stessa Ferrara e di diversi esperti di cose online, compreso Massimo Mantellini – ed era diventata una più generica legge contro il bullismo. Il Partito Democratico ha poi deciso di riproporla nel suo impianto originale al Senato, che a gennaio l’ha approvata quasi all’unanimità ponendo le basi per l’approvazione definitiva di oggi. Nella relazione in cui ha presentato il disegno di legge in questione, il senatore del PD Francesco Palermo aveva spiegato che per i reati di bullismo in generale «c’è già la sanzione penale», e che per questo il testo è stato ripresentato nella impostazione originaria: «via gli elementi repressivi penali; via gli elementi relativi al bullismo in generale; ritorno al fenomeno scolastico educativo limitato ai minori e alle fattispecie di bullismo concentrate sulla rete».

Nella legge viene data per la prima volta una definizione ufficiale al cyberbullismo: si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Come ha spiegato Palermo, la legge è rivolta soprattutto ai minori. È stata abbassata a 14 anni l’età minima per fare richiesta a siti che gestiscono dati o ai social network di rimuovere un contenuto sgradito, anche se apparentemente non prefigura ipotesi di reato; se il sito non provvederà a rimuovere il contenuto entro 48 ore, dovrà farlo il Garante per la protezione dei dati personali entro altre 48 ore. Se il responsabile è una persona che ha dai 14 ai 18 anni, inoltre, non scatterà un processo ma solamente la cosiddetta “procedura di ammonimento”: una serie di misure di dissuasione simili a quelle già previsto nella legge anti-stalking.

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