L'accesso civico: un nuovo "diritto" dei cittadini
Dal 20 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 33/2013, nel quale si parla anche degli obblighi di trasparenza e pubblicità per le pubbliche amministrazioni, per le società partecipate e per quelle controllate.
Gli obblighi di trasparenza vanno dalla pubblicazione delle consulenze, delle collaborazioni, degli atti generali, dei bandi di concorso e delle performance ai procedimenti, provvedimenti degli organi di indirizzo e dei dirigenti, ai bandi di gara e contratti; per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale, in particolare, prevede la pubblicazione delle liste di attesa e dei tempi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, le procedure di conferimento degli incarichi, i bandi e gli avvisi di selezione, i compensi ed altre informazioni specifiche previste dal decreto.
Il decreto ha anche individuato un nuovo diritto per i cittadini: quello di “accesso civico”,che diventa un rimedio alla mancata pubblicazione di documenti, dati e informazioni, prevista dalla legge.
Il diritto di “accesso civico” spetta a chiunque: qualsiasi cittadino può chiedere ed ottenere le informazioni, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse personale su di esse e senza doverne motivare la richiesta, al contrario di quanto previsto in precedenza da altre leggi.
Ancora: il diritto di accesso civico non riguarda solo i documenti amministrativi, ma anche informazioni o dati, anche se questi non sono ancora stati elaborati; la pubblica amministrazione avrà, quindi, l’obbligo di elaborarli.
Nel caso in cui l’accesso è negato, anche solo evitando una risposta per trenta giorni, l’interessato ha due possibilità di tutela: la prima è di rivolgersi al funzionario superiore, che ha il potere di sostituirsi a quello che non provvede; la seconda possibilità di tutela è un apposito ricorso al Giudice amministrativo, già previsto per il diritto d’accesso ordinario dal codice del processo amministrativo.
Nel silenzio della legge, rimane comunque ferma la competenza del Difensore regionale in materia di accesso: pertanto, chiunque venga limitato in questo diritto può continuare a rivolgersi al Difensore regionale (qui per saperne di più su questa figura).